un genitore può prendere visione o estrarre copia del PEI, PDF o PDP custodito dall’Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio ?

Quesito: un genitore può prendere visione o estrarre copia del PEI, PDF o PDP custodito dall’Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio ?

Risposta: Sì. Il genitore può sempre chiedere alla scuola di prendere visione e di avere copia dei documenti che riguardano il proprio figlio.La risposta, quindi, è chiaramente affermativa.


Motivo: ogni  cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia in formato intellegibile. La materia è regolata dalla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127 e ss.m.i.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutte le persone che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Deve esserci quindi una stretta correlazione tra i documenti oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente. Nel caso di specie l’interesse dei genitori è concreto, diretto e attuale poiché è rivolto ad una documentazione la cui conoscenza è essenziale e strumentale alla compiuta realizzazione del diritto all’istruzione e inclusione scolastica del proprio figlio.


Ma siamo proprio sicuri che la Scuola darà l’accesso ai documenti richiesti ?

E’ lo stesso MIUR che nella linee guida nelle LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ad affermare al paragrafo 4: “La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.

Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia. E’ allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità.

La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta.Di particolare importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore”.


E se la scuola rimane in silenzio o rigetta la richiesta di accesso ?

In ipotesi di silenzio o rifiuto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere quanto negato.

Avvertenze: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è una situazione giuridica positiva dal carattere essenzialmente strumentale. La legge impone un termine di decadenza (30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione del ricorso.

Aspetti processuali (una sintesi) :LA NORMA DI RIFERIMENTO ART. 116 C.P.A. RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.
  2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
  3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
  4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione

Modello di lettera di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. (avvertenze si tratta solo di un format che ha l’esclusiva funzione di offrire un esempio da cui trarre ispirazione per la redazione dell’istanza che dovrà essere necessariamente personalizzata in ragione delle motivazioni connesse all’accesso)

accesso-241(clicca)

 

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità(Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione)

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se uno stesso familiare ha fiscalmente a carico più persone con disabilità, può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno di essi.

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ(febbraio 2023)

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dei veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ(febbraio 2023)

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

ATTENZIONE

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (febbraio 2023)

L’agevolazione Iva…acquisto auto…

L’agevolazione Iva

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido

 di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  •   all’acquisto contestuale di optional
  •   alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona condisabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  •   alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

  •   emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
  •   comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

  •   il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti,l’apposito paragrafo)
  •   esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sullacarta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.Dalla data di stipula del contratto decorre:
  •   il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersinuovamente dell’agevolazione
  •   il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (febbraio 2023)

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

Veicolo acquistato e utilizzato all’estero

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (febbraio 2023)

L’imposta agevolata su successioni e donazioni

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.

In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

Tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (febbraio 2023)

Legge n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità)

Art. 1. Finalita’

1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignita’ umana e i diritti di liberta’ e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa’; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita’, nonche’ la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche’ la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Per il testo aggiornato e consolidato della legge alla data odierna clicca il link

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=2023-09-21