ART DAY: incontro finale dedicato alla decorazione delle campane che ospitano la Sacra Famiglia
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Percorsi di avvicinamento e di scoperta della tecnologia: secondo incontro con i nostri ragazzi…
Quesito: un genitore può prendere visione o estrarre copia del PEI, PDF o PDP custodito dall’Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio ?
Risposta: Sì. Il genitore può sempre chiedere alla scuola di prendere visione e di avere copia dei documenti che riguardano il proprio figlio.La risposta, quindi, è chiaramente affermativa.
Motivo: ogni cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia in formato intellegibile. La materia è regolata dalla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127 e ss.m.i.
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutte le persone che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Deve esserci quindi una stretta correlazione tra i documenti oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente. Nel caso di specie l’interesse dei genitori è concreto, diretto e attuale poiché è rivolto ad una documentazione la cui conoscenza è essenziale e strumentale alla compiuta realizzazione del diritto all’istruzione e inclusione scolastica del proprio figlio.
Ma siamo proprio sicuri che la Scuola darà l’accesso ai documenti richiesti ?
E’ lo stesso MIUR che nella linee guida nelle LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ad affermare al paragrafo 4: “La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.
Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia. E’ allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità.
La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.
Anche per tali motivi, la documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta.Di particolare importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore”.
E se la scuola rimane in silenzio o rigetta la richiesta di accesso ?
In ipotesi di silenzio o rifiuto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere quanto negato.
Avvertenze: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è una situazione giuridica positiva dal carattere essenzialmente strumentale. La legge impone un termine di decadenza (30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione del ricorso.
Aspetti processuali (una sintesi) :LA NORMA DI RIFERIMENTO ART. 116 C.P.A. RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Modello di lettera di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. (avvertenze si tratta solo di un format che ha l’esclusiva funzione di offrire un esempio da cui trarre ispirazione per la redazione dell’istanza che dovrà essere necessariamente personalizzata in ragione delle motivazioni connesse all’accesso)
Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
ATTENZIONE
Se uno stesso familiare ha fiscalmente a carico più persone con disabilità, può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno di essi.
Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ(febbraio 2023)
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Fonte: Agenzia delle Entrate, LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ(febbraio 2023)